VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
COSA FARE QUANDO VARIA IL NUCLEO FAMILIARE - Art. 17 L.R.T. 2/2019
Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare deve essere comunicata dall'assegnatario a Casalp entro 60 giorni. La variazione è autorizzata da Casalp, che si riserva di controllare i requisiti di permanenza dell'assegnazione. Si procederà inoltre al ricalcolo del canone di locazione.
Le seguenti variazioni non richiedono autorizzazione da parte di Casalp ma devono comunque essere comunicate nel termine di cui sopra: casi di matrimonio; convivenza more uxorio; convivenza di fatto; unioni civili; nascite; adozioni; affidamenti preadottivi; rapporto di filiazione.
La variazione non può essere autorizzata nei seguenti casi:
▪ se dalla variazione si crea una situazione di sovraffollamento nell'alloggio
▪ se il nucleo familiare risulta moroso (nel pagamento del canone di locazione o spese accessorie), salvo il caso in cui sia stato sottoscritto un piano di rientro del debito.
Se la variazione non viene comunicata o non viene autorizzata, nel momento in cui è accertata da Casalp, sarà applicata una penale.
I moduli per comunicarci ogni variazione del nucleo familiare si trovano al seguente indirizzo:
https://casalp.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio5_modulistica_0_247.html
per ingressi nel nucleo: denominato "Richiesta variazione senza inserimento nel nucleo familiare assegnatario"
per nascita figlio: denominato "Ricalcolo canone per nascita figli"
per uscite dal nucleo: denominato "Ricalcolo canone per diminuzione nucleo familiare"