COSA FARE QUANDO SI VUOLE OSPITARE QUALCUNO NELL'ALLOGGIO E.R.P. - Art. 18 L.R.T. 2/2019
La normativa regionale distingue due situazioni:
ospitalità temporanea di terze persone
coabitazione di terze persone
L'ospitalità di terze persone deve essere richiesta e motivata dall'assegnatario ed autorizzata da Casalp. L'ospitalità ha una durata temporanea: non può durare più di 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione ed è rinnovabile una sola volta per ulteriori 6 mesi. Durante il periodo di ospitalità all'assegnatario viene applicata una indennità aggiuntiva pari al 20% del canone di locazione. Se l'ospitalità si prolunga, fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, l'indennità è elevata al 40%. Oltre tale termine si incorre nella decadenza dall'assegnazione.
La coabitazione di terze persone riguarda invece tutti i casi in cui soggetti terzi prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro. La richiesta di coabitazione deve essere motivata e documentata a Casalp, con presentazione del contratto di lavoro che lega l'assegnatario al coabitante. Nel caso di coabitazione non si applica l'indennità prevista invece per l'ospitalità temporanea.
Sia l'ospitalità temporanea che la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio alloggio, della determinazione del reddito e del canone di locazione del nucleo familiare, anche nei casi di eventuale acquisizione della residenza nell'alloggio.
I moduli di richiesta si trovano al seguente indirizzo:
https://casalp.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio5_modulistica_0_247.html